Per “collocamento mirato” (Legge 68/99)” si intende quella serie di strumenti che permettono di valutare attentamente le persone con disabilità nelle loro effettive capacità lavorative e di inserirle nella mansione più adatta.
Collocamento Mirato: Obblighi per le Aziende
Il collocamento mirato prevede per le aziende precisi obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità appartenenti alle seguenti categorie c.d. “protette” (articoli 1 e 4, comma 4,):
- persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata con il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, nonché le persone la cui capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale (art. 1, comma 1, Legge 12 giugno 1984, n. 222);
- persone con un grado di invalidità del lavoro superiore al 33%, come accertata dall’INAIL;
- persone non vedenti o sordomute (di cui alle Legge 27 maggio 1970, n. 382 e alla Legge 26 maggio 1970, n. 381);
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria delle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915);
- persone che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o, comunque, divenuti inabili a causa dell’inadempimento, accertato in sede giudiziale, da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Diritti dei lavoratori con disabilità
I lavoratori con disabilità hanno diritto alla c.d. “quota di riserva” delle assunzioni da parte dell’azienda, nella seguente misura:
- 7% dei lavoratori occupati, se l’Azienda ha più di 50 dipendenti;
- 2 lavoratori, se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti;
- 1 lavoratore, se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti.
Il collocamento mirato prevede poi anche per altre categorie protette, ulteriori obblighi di assunzione da parte delle aziende (art.18, Legge 68/99):
- Orfani/vedovi del lavoro ed equiparati
- Vittime del terrorismo e crimine organizzato
- Vittime del dovere e loro familiari
- Equiparati a vittime del dovere e loro familiari
- Orfani/vedovi del servizio ed equiparati
- Orfani/vedovi di guerra ed equiparati
- Profughi italiani
- Orfani per crimini domestici
- Orfani/vittime del sisma della Regione Abruzzo
- Vittime della Uno Bianca, di Kindu, di Ustica
- Orfani di Rigopiano del 18/01/2017
- Testimoni di giustizia
- Care Leavers
Tali categorie protette hanno diritto ad una ulteriore quota di riserva nelle aziende, pubbliche e private, che occupano più di cinquanta dipendenti:
- 1 lavoratore, se l’azienda occupa da 51 a 150 dipendenti;
- 1% dei lavoratori occupati se l’Azienda ha più di 150 dipendenti.
Le liste dei Centri per l’Impiego
I Centri per l’Impiego prevedono specifiche Liste di collocamento mirato alle quali e possibile iscriversi presentando i seguenti documenti:
- verbale di invalidità anche senza l’indicazione della diagnosi (con omissis);
- la diagnosi funzionale utile al fine del collocamento mirato, che deve essere correlata all’invalidità accertata nel verbale stesso;
- in caso di riconoscimento dell’invalidità avvenuto con provvedimento della magistratura, deve fornire la sentenza unitamente alla CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) alla quale il magistrato ha fatto riferimento per l’emanazione della sentenza stessa;
L’iscrizione alle liste decade se:
- si perdono i requisiti previsti dalla legge
- si perde lo stato di disoccupazione
Per la determinazione della quota di riserva devono essere computati tutti i lavoratori assunti dall’azienda con contratto di lavoro subordinato con esclusione di:
- lavoratori disabili
- lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi
- soci di cooperative di produzione e lavoro
- dirigenti
- lavoratori in somministrazione
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili
- lavoratori a domicilio
- lavoratori che aderiscono al programma di emersione
Gli obblighi di assunzione sono sospesi quando l’azienda:
- richieda l’intervento della Cassa integrazione straordinaria
- ricorra a contratti di solidarietà difensivi
- abbia avviato una procedura di mobilità
- sottoscriva accordi aziendali per l’attivazione di procedure di incentivo all’esodo
Possono accedere al Collocamento mirato anche i cittadini stranieri non comunitari regolarmente presenti in Italia che rientrino in una delle precedenti categorie.
Al fine di raccogliere e classificare tutte le informazioni concernenti l’inserimento dei disabili e delle categorie protette è stata istituita la Banca Dati del collocamento mirato, alimentata anche con le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità fornite da tutte le Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.
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