Novità per chi lavora e cerca lavoro
Giovedì, 26 Giugno 2025
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Se stai pensando di dimetterti da un lavoro, è fondamentale conoscere l’impatto di questa scelta sull’accesso all’indennità di disoccupazione, ovvero la NASpI; la regola generale è chiara: le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASpI.
Tuttavia, la legislazione italiana prevede eccezioni importanti. La Legge di Bilancio 2025 prevede novità significative che cambiano le carte in tavola. In questa guida aggiornata, ti spieghiamo tutto quello che c’è da sapere per non commettere errori.
La NASpI (qui trovi le informazioni sulla durata della NASpI) è un’indennità mensile di disoccupazione per i lavoratori che hanno perso il lavoro in modo involontario.
Questo principio è il pilastro su cui si basa l’intero sistema. Pertanto, i casi che danno diritto alla NASpI sono:
Nonostante la regola generale, esistono situazioni eccezionali in cui le dimissioni volontarie sono equiparate alla perdita involontaria del lavoro, garantendo l’accesso alla NASpI. Questi casi sono previsti dalla legge per tutelare il lavoratore in condizioni di vulnerabilità o di grave pregiudizio.
Ecco i casi più comuni:
In tutte queste ipotesi, è possibile richiedere la NASpI, anche se non si è stati licenziati.
Dal 1° gennaio 2025, la normativa di accesso alla NASpI è stata modificata per rendere i requisiti più stringenti, soprattutto per chi si dimette volontariamente e trova subito un nuovo impiego.
La novità principale riguarda il requisito contributivo. Per accedere alla NASpI, è necessario aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni.
La modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 stabilisce che, se un lavoratore si dimette volontariamente (o risolve il rapporto in modo consensuale fuori da una sede protetta) e viene riassunto da un’altra azienda, il requisito delle 13 settimane verrà calcolato esclusivamente sull’ultimo rapporto di lavoro.
Esempio Pratico:
Immaginiamo che tu ti dimetta volontariamente dal Lavoro A e subito dopo inizi a lavorare per il Lavoro B. Se vieni licenziato dal Lavoro B dopo sole 10 settimane, non avrai diritto alla NASpI, anche se nei 4 anni precedenti avevi maturato mesi o anni di contributi con il Lavoro A. In questo caso, le 10 settimane del Lavoro B non sono sufficienti a raggiungere la soglia minima di 13 settimane richiesta.
In sostanza, per poter accedere alla NASpI, la persona che cambia “volontariamente” lavoro deve assicurarsi di maturare un’anzianità di almeno 13 settimane (circa 3 mesi) di contribuzione previdenziale nel nuovo rapporto di lavoro.
Un’altra importante precisazione introdotta dalla normativa riguarda le “dimissioni per fatti concludenti”, ovvero l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro.
A partire dal 2025, l’assenza ingiustificata del lavoratore, che si protrae per un periodo stabilito dal CCNL di riferimento (spesso superiore a 15 giorni), può essere equiparata a una dimissione volontaria implicita. Ciò significa che il datore di lavoro non è più obbligato a licenziare il dipendente assente ingiustificato (per giusta causa), ma può considerare il rapporto di lavoro cessato per volontà del dipendente stesso. La conseguenza diretta è la perdita del diritto a percepire la NASpI.
La richiesta della NASpI dopo dimissioni volontarie è una situazione complessa, ma non impossibile se rientri nelle eccezioni previste dalla legge. Le novità del 2025 rendono il panorama normativo più stringente, richiedendo una maggiore attenzione alla durata del nuovo rapporto di lavoro.
Prima di prendere una decisione, è fondamentale informarsi accuratamente e, se necessario, consultare un esperto del lavoro.
Per ogni ulteriore approfondimento tecnico e dettagli sui requisiti, si può fare riferimento alla circolare INPS n. 98 del 5 giugno 2025, che definisce in modo puntuale le nuove disposizioni.
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