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Venerdì, 4 Luglio 2025
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Parlare di ferie non godute e cessazione rapporto di lavoro significa affrontare un tema importante sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro.
In Italia, il diritto alle ferie è garantito dall’articolo 36 della Costituzione, dall’articolo 2109 del Codice Civile e dal Decreto Legislativo n. 66/2003. Alla fine di un rapporto di lavoro, è fondamentale capire come gestire le ferie maturate e non godute, per evitare problemi legali, fiscali e contributivi.
La legge italiana stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie retribuite ogni anno. Di queste, due devono essere fruite entro l’anno di maturazione, mentre le altre due possono essere godute entro i diciotto mesi successivi.
Ad esempio, per le ferie maturate nel 2023, il termine ultimo è il 30 giugno 2025. I contratti collettivi possono prevedere periodi diversi, ma mai inferiori al minimo previsto per legge.
Durante il rapporto di lavoro, le ferie non possono di norma essere convertite in denaro, salvo per quelle eccedenti il minimo legale o in casi particolari come lunga malattia, infortunio o maternità. Tuttavia, alla cessazione del rapporto, il datore di lavoro deve sempre liquidare le ferie residue, qualunque sia la causa della cessazione, come dimissioni, licenziamento o scadenza del contratto.
La legge e la giurisprudenza, anche europea, hanno ribadito che il lavoratore ha diritto a ricevere un’indennità economica per le ferie non godute alla fine del rapporto.
Dal punto di vista contributivo, i datori di lavoro devono versare contributi all’INPS anche sulle ferie maturate e non godute. indipendentemente dal fatto che siano già state monetizzate. Per le ferie maturate nel 2023 e non fruite entro il 30 giugno 2025, il termine per il versamento dei contributi è fissato al 20 agosto 2025. Questo obbligo riguarda anche eventuali permessi residui. Se il lavoratore fruisce delle ferie dopo il versamento dei contributi, il datore può recuperare tali somme tramite apposite procedure di regolarizzazione.
L’indennità sostitutiva delle ferie non godute costituisce reddito da lavoro dipendente ed è soggetta a tassazione IRPEF. La Cassazione, con la sentenza n. 1450 del 21 gennaio 2025, ha confermato la natura mista di questa indennità, sia retributiva sia risarcitoria. La tassazione può avvenire in forma ordinaria per le ferie maturate nell’anno di cessazione o con tassazione separata se riferita ad anni precedenti, per evitare un eccessivo carico fiscale. La base di calcolo si fonda sulla retribuzione giornaliera abituale, mentre componenti variabili come lo straordinario forfetizzato sono generalmente escluse. Il datore è tenuto a effettuare le ritenute fiscali alla fonte.
Il datore di lavoro che non consente al lavoratore di fruire delle ferie entro i termini stabiliti rischia sanzioni amministrative, previste dall’articolo 18, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003. Gli importi variano in base al numero di lavoratori coinvolti e agli anni di violazione e possono arrivare fino a 5.400 euro. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il mancato godimento è dovuto a cause non imputabili al datore, come malattia o maternità.
Il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute si prescrive in dieci anni dalla cessazione del rapporto. È il datore di lavoro a dover dimostrare di aver permesso al lavoratore di godere delle ferie e di averlo informato sulle conseguenze del mancato utilizzo. In assenza di tale prova, la responsabilità per il mancato godimento resta a suo carico.
Il diritto alle ferie è irrinunciabile e, alla cessazione del rapporto di lavoro, le ferie non godute devono sempre essere liquidate, con obblighi contributivi e fiscali ben precisi.
I datori di lavoro devono gestire con attenzione la pianificazione delle ferie. Devono conservare traccia delle comunicazioni e adempiere agli obblighi contributivi, come il versamento all’INPS entro il 20 agosto 2025 per le ferie maturate nel 2023. Dal canto loro, i lavoratori dovrebbero controllare il proprio saldo ferie, verificare la corretta liquidazione alla fine del rapporto e agire rapidamente in caso di omissioni.
Chi si trova davanti al tema delle ferie non godute e cessazione rapporto di lavoro deve ricordare una regola fondamentale. La regola è che alla fine di qualsiasi contratto, le ferie residue devono essere sempre liquidate. Rappresentano un diritto tutelato dalla legge italiana e dalle direttive europee.
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